Che cos’è un comprensorio di bonifica?

Un’area territoriale, idraulicamente omogenea, classificata di bonifica e delimitata con provvedimenti della Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica.

Chi sono i consorziati?

Tutti i proprietari degli immobili di qualsiasi natura (terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio di bonifica e che contribuiscono agli oneri necessari all’attività istituzionale del consorzio

Cosa succede se non si paga nemmeno la cartella?

Trascorso il termine ultimo per il pagamento indicato nella cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione avvia la procedura esecutiva di riscossione coattiva, attraverso il fermo amministrativo dei beni mobili registrati presso l’Anagrafe Tributaria.

Che cosa è la cartella di pagamento?

Alla scadenza dell’ultima rata dell’avviso di pagamento, l’Agente della Riscossione invia le cartelle di pagamento a coloro che non hanno provveduto a corrispondere quanto dovuto. La cartella di pagamento viene notificata agli interessati e deve essere pagata rispettando le modalità e le scadenze iscritte nella stessa. La notifica della cartella di pagamento è effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Per l’operazione di notifica, il contribuente deve corrispondere all’Agente della riscossione i relativi diritti già compresi nell’importo complessivo della cartella. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e il dettaglio dei singoli ruoli che lo compongono, gli eventuali interessi, sanzioni, aggio e altre spese. Le richieste di sgravio o sospensione della riscossione devono essere indirizzati al Consorzio di bonifica il quale, ricorrendone le condizioni, provvede ad inviare telematicamente il necessario all’Agente della riscossione. Il pagamento della cartella deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati sulla stessa.

Che cosa è l’avviso di pagamento?

È un avviso bonario che viene inviato, per posta, o pec, a tutti i contribuenti iscritti nei ruoli di contribuenza. La forma di riscossione volontaria, mediante avviso di pagamento, non è onerosa per il contribuente, facilita le operazioni di rettifica e discarico delle eventuali quote contributive che dovessero presentare anomalie di intestazione o di importo.

Sul terreno esiste una procedura espropriativa in corso, devo pagare il contributo?

Il contributo è a carico dell’espropriando fino all’emanazione del decreto di espropriazione che viene reso pubblico verso terzi con la trascrizione in conservatoria dei RR.II. (ora Servizio di Pubblicità Immobiliare – Agenzia delle Entrate – Territorio). Pertanto, anche se il terreno è stato occupato dall’ente ed indennizzato, continua a rimanere di proprietà dell’espropriando fino alla data della trascrizione. Inoltre, il verbale di cessione volontaria non costituisce titolo per la variazione catastale.

Chi deve pagare il tributo in caso di affitto, nuda proprietà, usufrutto, ecc.?

Il tributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33).

È possibile frazionare il tributo per vendita nel corso dell’anno?

Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, è annuale e non frazionabile per mesi. E’ dovuto dal soggetto passivo che risulta proprietario alla data del primo gennaio (01/01) dell’anno di riferimento del tributo, (es. per l’anno 2024 al 01.01.2024, per l’anno 2025 al 01.01.2025 ecc.)

Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è avvenuta la vendita. Il venditore ha, comunque, diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita, (art.2041 C.C.)”.

Chi paga nei casi di comproprietà?

Nel caso di immobili in comproprietà, il contributo viene imputato al primo intestatario catastale con maggior quota di proprietà o, in caso di quote uguali, al primo codice fiscale in ordine alfabetico. Colui che ha estinto l’obbligazione, essendo comune a ciascun comproprietario, ha diritto di rivalersi verso gli altri condebitori in via di regresso (art. 1299 c.c.) in quanto vale la responsabilità solidale (art 1294 c.c.).

Il Contributo di Bonifica è deducibile?

La deducibilità del contributo di bonifica è prevista all’art. 10 co. 1 lett a) del TUIR, laddove stabilisce che “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”. Ai fini della deducibilità del contributo, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’IMU è intervenuta l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa con propria Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013. L’Agenzia ha chiarito che la deducibilità dei contributi, dal reddito complessivo, sia possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi, avrebbero concorso al reddito complessivo e sempreché il contributo non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale, confermando quindi la deducibilità dal reddito dei contributi di bonifica. L’unica eccezione riguarda i fabbricati abitativi locati per i quali il contribuente ha optato per la cedolare secca (art. 3 d. lgs. 23/2011). Conseguentemente l’opzione per il regime della cedolare secca, preclude la fruizione della deduzione del contributo di bonifica. Relativamente ai requisiti, gli uffici del consorzio non svolgono funzione di verifica ed assistenza. I contribuenti possono ottenere assistenza completa presso tutti i CAAF territoriali ed uffici e centri di assistenza fiscale.

Come vengono ripartite le spese tra i consorziati?

In ragione del beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili.

Il contributo di bonifica è obbligatorio?

Il pagamento dei contributi di bonifica è obbligatorio per legge (art. 864 Codice Civile, art. 59 R.D. 215/33, art. 10 L.R. 42/2005) e costituisce un’imposizione giuridica di natura tributaria.

Perché devo pagare il contributo di bonifica se mi hanno pignorato gli immobili?

Il contributo al Consorzio della Bonifica è un onere reale. Questo tipo di contributo grava sull’immobile ed è, quindi, legato al proprietario, non alla persona che “effettivamente” ne usufruisce. Nel caso del pignoramento di uno o più immobili, la proprietà resta in carico all’ultimo intestatario del bene fino al momento in cui il tribunale, oppure il notaio, la rogita in favore del nuovo acquirente. Per questo motivo, il contributo è, legittimamente, chiesto all’ultimo proprietario anche se questo non ci abita più.