È possibile frazionare il tributo per vendita nel corso dell’anno?
Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, è annuale e non frazionabile per mesi. E’ dovuto dal soggetto passivo che risulta proprietario alla data del primo gennaio (01/01) dell’anno di riferimento del tributo, (es. per l’anno 2024 al 01.01.2024, per l’anno 2025 al 01.01.2025 ecc.)
Il trasferimento di proprietà dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è avvenuta la vendita. Il venditore ha, comunque, diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita, (art.2041 C.C.)”.