Chi paga nei casi di comproprietà?

Nel caso di immobili in comproprietà, il contributo viene imputato al primo intestatario catastale con maggior quota di proprietà o, in caso di quote uguali, al primo codice fiscale in ordine alfabetico. Colui che ha estinto l’obbligazione, essendo comune a ciascun comproprietario, ha diritto di rivalersi verso gli altri condebitori in via di regresso (art. 1299 c.c.) in quanto vale la responsabilità solidale (art 1294 c.c.).